Tribunale Catanzaro: “Illegittima la nomina del coordinatore dell’Avvocatura regionale”


“Illegittimità della nomina del coordinatore dell’Avvocatura regionale, non avendo la Regione Calabria pubblicato il relativo avviso e non avendo la stessa motivato né in ordine alla necessità di individuare il professionista cui conferire l’incarico tra soggetti esterni all’amministrazione, né in relazione alla scelta dello specifico soggetto individuato”.

Con questa motivazione il Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, ha sospeso l’efficacia del decreto numero 80 del 27 maggio 2020 con cui il presidente della Giunta regionale, Jole Santelli, ha nominato Maria Maddalena Giungato coordinatrice dell’Avvocatura regionale. Il Tribunale di Catanzaro, in particolare, ha accolto il ricorso presentato, tra gli altri, dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro e dall’Unione nazionale avvocati enti pubblici: i ricorrenti avevano “lamentato l’illegittimità del decreto, in quanto adottato in assenza di pubblicazione del relativo avviso e senza alcuna motivazione in ordine alla scelta del predetto avvocato, tra l’altro esterno all’Avvocatura regionale”.

Per il giudice del lavoro i criteri seguiti dalla Regione nella nomina sono errati, perché “pur a voler prescindere dalla natura della figura del coordinatore, non si può non tener conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale” che – si legge nella decisione del Tribunale – “ha affermato, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all’amministrazione, il principio in base al quale la Regione può derogare ai criteri statali di cui al Dlgs numero 165 del 200l, a condizione che preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale” e ad assicurare che “la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione”.

I giudici della Corte costituzionale, in sostanza, hanno “sempre escluso che la selezione di personale esterno di diretta collaborazione possa avvenire soltanto in base a un rapporto fiduciario”. Il Tribunale di Catanzaro quindi sospende l’efficacia del decreto del 27 maggio 2020 con il quale Giungato è stata nominata e “ordina alla Regione Calabria di conferire l’incarico di coordinatore dell’Avvocatura regionale con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001 e dal Regolamento regionale numero 7 del 2015”, tra cui la pubblicazione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico.