Necessarie le segnalazioni dell’apparecchio nella corsia percorsa dall’automobilista
Nuovi “Stop” della Cassazione contro gli autovelox per “far cassa” dopo altre recenti decisioni segnalate dallo “Sportello dei Diritti”. Con la sentenza n. 31411, resa in data odierna dalla sesta sezione civile della Suprema Corte, sono stati ribaditi i principi a tutela del diritto di difesa dei conducenti, secondo cui deve essere annullato il verbale e nessun punto va decurtato dalla patente di guida per eccesso di velocità se l’autovelox fisso è installato nell’altro senso di marcia. Sono infatti necessarie le segnalazioni dell’apparecchio nella corsia percorsa dall’automobilista.
Ma non solo: poco contano le autorizzazioni del Prefetto. Gli Ermellini, respingendo il ricorso presentato dal Comune di Macchia d’Isernia. hanno disatteso la tesi della difesa dell’ente locale che aveva opposto alla decisione di merito le autorizzazioni ricevute dal Prefetto. Nel passaggio chiave delle motivazioni, viene spiegato che l’apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia ma veniva realizzata per un solo senso di marcia apponendo il prefabbricato di rilevazione in una carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel provvedimento di autorizzazione.
Il Comune di Macchia di Isernia, insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell’autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto, nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta.
Piuttosto, era necessario che fosse installato altro rilevatore per il contrapposto senso di marcia corredato da ogni elemento di identificazione e preventivamente segnalato, con appositi cartelli, opportunamente collocati nello stesso senso di marcia. Correttamente, dunque, la sentenza di merito ha affermato che l’autovelox in questione posto sul lato destro della carreggiata nella direzione di marcia Isernia – Venafro non era idoneo a rilevare la velocità degli autoveicoli che percorrevano l’altro senso di marcia.
Il che determina l’illegittimità derivata dall’impugnato verbale di contestazione.. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.