Soveratese reintegrata in Alitalia nonostante i licenziamenti collettivi


La Corte di Cassazione accoglie la tesi dello studio legale degli avvocati Caridi Matteo e Vincenzo 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del 17/08/2020 n. 17199/2017, ha accolto totalmente le tesi difensive dei legali della Dott.ssa Trotta, rigettando i ricorsi presentati da Alitalia CAI e Alitalia SAI, confermando la sentenza del 19 aprile 2017 della Corte d’Appello di Roma che stabilì “la condanna della società Alitalia SAI s.p.a. alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, con condanna delle due società Compagnia Aerea Italiana spa ed Alitalia SAI spa, in solido tra loro – in ossequio ai principi di cui all’art. 2112 del c.c. – al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, comunque non superiore a 12 mensilità, oltre che al versamento dei relativi contributi previdenziale ed assistenziali;-Condanna Compagnia Aerea Italiana spa ed Alitalia SAI spa, in solido, alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.

E’ rilevante che, trattandosi di eccezioni nuove, come affermato dalla Corte di Cassazione, la stessa a pagina 16 abbia stabilito una massima innovativa circa i licenziamenti collettivi: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lettera c, della legge 12 agosto 1977 n. 675, ovvero per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, ai sensi del decreto legislativo del 8 luglio 1999 n. 270, l’accordo sindacale di cui all’art. 47 della l. 29 dicembre 1990 n. 428, comma 4 bis, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti al cessionario”.

Trattasi di svolta epocale a tutela dei lavoratori anche in una disciplina, i licenziamenti collettivi, che hanno sempre visto soccombere i dipendenti, in un era in cui la loro tutela sta scemando sempre di piu.

Detta pronuncia giurisprudenziale rappresenta un’importante decisione in materia di Diritto del Lavoro e nei confronti di un colosso del trasporto aereo a seguito di una procedura che ha visto il licenziamento di circa 5.000 dipendenti!

Il caso riguarda una dipendente di Cai, Compagnia aerea italiana, in parole povere la “vecchia” Alitalia. Come altre migliaia di colleghi, questa lavoratrice è stata licenziata in seguito agli accordi con la società Emiratina Etihad, (Etihad ha investito da 300 a 350 milioni di euro per entrare in Alitalia con una quota fra il 40 e il 49%) che nell’agosto del 2014 è intervenuta per salvare la compagnia di bandiera. L’intesa che inizialmente aveva previsto oltre 5.000 esuberi, ne aveva poi gestito una parte con ricollocazioni e incentivi all’esodo. Avevano firmato i sindacati Cisl, Uil e Ugl.

La Dott.ssa Denise Trotta, infatti, è stata assunta in Alitalia CAI S.p.A il 13 gennaio 2009 con contratto a tempo indeterminato come Tecnico della Pianificazione Integrata.

Con lettera del 31/10/2014 Alitalia CAI S.p.A. comunicava alla ricorrente la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, con effetto dal giorno 03/11/2014, “in applicazione degli accordi sottoscritti nelle date del 12 luglio e 24 ottobre 2014”.

Occorre evidenziare che Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A, con accordo del 26/11/2014, continuando l’opera di cessione dei compendi aziendali dedicati all’esercizio dell’attività di trasporto aereo in favore della Società Alitalia Società Aerea Italiana S.r.l. (successivamente trasformata in S.p.A.), ha altresì ceduto alla medesima 11.075 rapporti di lavoro, tra cui figura la postazione lavorativa che apparteneva alla ricorrente.

La Dott.ssa Trotta, pertanto, proponeva ricorso ex art. 1 co. 51 L. 92 del 2012 (Rito Fornero) in cui eccepiva “l’illegittimità del licenziamento per violazione degli accordi sindacali ex art. 5, co. 1, della legge n. 223 del 23/07/1991”.

Secondo la tesi difensiva degli Avv.ti Matteo e Vincenzo Caridi “Il licenziamento della Dott.ssa Trotta è palesemente illegittimo per violazione di norme sostanziali e procedurali: il provvedimento espulsivo, infatti, è stato comunicato in palese violazione dei criteri di scelta dei lavoratori posti in esubero individuati negli accordi del 12 luglio e del 24 ottobre 2014. E’ noto che ai sensi dell’art. 5, co. 1, della Legge del 23/07/1991, n. 223, l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a)  carichi di famiglia; b)  anzianità; c)  esigenze tecnico-produttive ed organizzative”. La seconda parte del comma 3 prevede in modo ineluttabile che “In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18”.

Il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, aveva evidenziato che nel caso in esame, in effetti, CAI non ha applicato nei confronti della ricorrente alcun criterio, avendolo licenziata senza compararla con alcuno, in quanto “assegnato a posizioni di lavoro in esubero senza concorrenza di altri lavoratori”, senza , quindi, alcuna comparazione con altri impiegati della Società. Al riguardo, va fatto rilevare che la legge, incipit dell’art. 5, l. 223/1991, esige la comparazione con riferimento all’intero complesso aziendale. Il criterio scelto e utilizzato, già enunciato in modo non specifico risulta, anche nella concreta applicazione data dal datore di lavoro, privo di elementi oggettivi indicativi delle ragioni che hanno determinato la scelta di quel lavoratore rispetto agli altri, con riferimento al parametro dato. In altri termini, dalla comunicazione in oggetto non solo non è possibile evincere in alcun modo la effettiva correttezza nell’applicazione dei criteri.

I legali della Trotta hanno, inoltre, sostenuto la nullità del licenziamento della lavoratrice in quanto fondato su un accordo sindacale contrario alla legge e al diritto dell’Unione europea: pertanto, gli accordi sindacali richiamati da CAI e SAI sarebbero contrari alla legge nazionale e comunitaria poiché vi è il divieto, nel caso di specie, della deroga all’art. 2112 c.c. da parte dell’art. 47, comma 4 bi,s legge n. 428/1990, in assenza di un vero stato di crisi di Alitalia. Tale ultima eccezione, pienamente accolta dalla Corte d’Appello di Roma costituisce un obiter dictum fondamentale per la definizione di altri ricorsi tutt’ora pendenti.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, Dott.ssa Bellini, in data 16/06/2016, in accoglimento delle eccezioni formulate dai legali (violazione dei criteri di scelta e nullità degli accordi sindacali) aveva emesso la seguente sentenza: “Accoglie la domanda e per l’effetto condanna la società Alitalia Cai, attualmente C.A.I., alla reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro, ( con le stesse mansioni o altre riferibili al suo livello di inquadramento di Tecnico di pianificazione e controllo ), e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, comunque non superiore a 12”.

Le due società di Alitalia S.p.A. proponevano reclamo alla Corte d’Appello di Roma per la conferma del licenziamento, mentre lo Studio Caridi proponeva reclamo per conseguire il diritto della Dott.ssa Trotta alla reintegra nel posto di lavoro presso la cessionaria, “poiché la sua posizione lavorativa è stata ceduta ad Alitalia-SAI. Sul punto, la sentenza del Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della SAI, stante la natura derogatoria degli accordi di trasferimento del ramo d’azienda de quibus, ed ha ordinato la reintegra della ricorrente in Alitalia-C.A.I. Tuttavia, è opinione della reclamante che, S.A.I. S.p.A., (cessionaria d’azienda partecipata quasi integralmente dalla medesima CAI e frutto di un’operazione fittizia di trasferimento), sia legittimata passivamente nel presente giudizio e, pertanto, obbligata alla reintegra della ricorrente e al pagamento di tutti i danni richiesti ex art. 2112 c.c.”.

La Corte d’Appello di Roma, come già detto, accoglieva il ricorso della lavoratrice.

Nello specifico, ad ogni modo, la Corte di Cassazione ha rigettato i 5 motivi di ricorso proposti dalle 2 società Alitalia.

Con riferimento al primo ha accolto la tesi difensiva dello Studio Caridi circa l’esatta collocazione lavorativa del lavoratore in caso di rientro dal c.d. distaccato lavoro.

Il secondo motivo è stato rigettato per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori licenziati.

Il terzo è stato ritenuto inammissibile.

Il quarto, con accoglimento delle eccezioni dello Studio Caridi, è stato rigettato sulla scorta di quanto previsto dall’art. 2112 c.c.

Il quinto è stato rigettato sulla scorta delle eccezioni di diritto dell’unione europea.

E’ viva la soddisfazione dello Studio legale soveratese che si è misurato in questa vicenda giudiziaria con lo Studio Marazza di Roma, difensore di Alitalia S.p.A., e rappresentato da diversi Professori Universitari di diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Teramo, presso l’ Università degli Studi Roma Tre e presso la LUISS, nonché docenti presso il master di diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari.