Il Codice Civile già dispone che siano i parenti più prossimi a farsi carico dei minori se i genitori non riescono, ma una nonna ha portato il tema in Cassazione.
Se un genitore è inadempiente a provvedere al pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli, i nonni devono intervenire e farsene carico. L’obbligazione è sussidiaria e non solidale: grava in proporzione su tutti gli ascendenti di pari grado, al di là di chi sia il genitore che ha determinato l’insufficienza dei mezzi economici.
Non c’è, tuttavia, litisconsorzio necessario: la nonna chiamata dalla nuora a pagare l’assegno deve farsene carico da sola perché non evoca da subito in giudizio la consuocera, ma si limita alla chiamata in causa, che non è accolta dal giudice del merito con decisione insindacabile in sede di legittimità.
È quanto emerge dalla sentenza 1520/2023 pubblicata il 30 marzo 2023 dalla prima sezione civile della Cassazione. Bocciato il ricorso proposto dalla nonna: diventa definitiva la condanna a pagare 200 dei 350 euro al mese del contributo per il minore posto a carico del figlio inadempiente, domiciliato presso di lei.
Per gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “A porre l’obbligo anche a carico degli ascendenti è l’articolo 316 bis Cc, introdotto dalla riforma della filiazione di cui al decreto legislativo 153/13.
A intervenire sulla norma, fra l’altro, è stata anche la riforma Cartabia con modifiche ai commi 2, 4 e 5 in vigore dal 28 febbraio scorso, che si applicano ai procedimenti instaurati in epoca successiva. Se i genitori non hanno i mezzi, sono i nonni a dover fornire loro i mezzi per adempiere i doveri nei confronti dei figli.
L’obbligazione degli ascendenti è solo subordinata rispetto a quella primaria di mamma e papà: non si può chiedere ai nonni un aiuto economico solo perché uno dei genitori non dà il contributo al figlio, se l’altro è in grado di mantenerli. Ma si può farlo quando papà e mamma non sono in grado di adempiere il loro personale obbligo diretto verso i minori: un po’ come il diritto agli alimenti ex articolo 433 Cc, legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di trovare lavoro.
La nonna, nella specie, non riesce a far condannare anche la consuocera perché il giudice non poteva integrare d’ufficio il contraddittorio, mentre il provvedimento che nega la chiamata in causa di un terzo implica valutazioni discrezionali e non può formare oggetto di appello o ricorso per cassazione”.
Tradotto: se il padre del bambino è inadempiente i nonni, in quanto ascendenti più prossimi, devono farsene carico, come disposto dalla legge all’articolo 316 bis del Codice Civile. Che stabilisce che è compito dei genitori adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.