Sei, tra dirigenti e funzionari Anas, sono stati condannati dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, che ha accolto la richiesta della Procura, guidata da Romeo Palma e rappresentata in giudizio dal sostituto Maria Gabriella Dodaro, al risarcimento del danno nella misura complessiva di 7 milioni 870 mila euro in relazione ai lavori effettuati su un tratto autostradale tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria.
In particolare, il Collegio ha ritenuto che i progettisti (che avevano già definito precedentemente il giudizio con rito abbreviato ed erano già stati condannati a pagare l’importo di euro 366 mila euro), i Rup ed il direttore dei lavori siano da ritenersi responsabili per il danno generato dall’omessa ed insufficiente valutazione del rischio idraulico dell’area in cui si trova il tratto Mileto/ Rosarno; omissione che ha condotto alla realizzazione di un tratto di arteria soggetto al rischio di inondazione da parte del sottostante fiume Mesima.
L’insufficiente valutazione del rischio idraulico è peraltro stata evidenziata e comprovata, riporta la sentenza, dall’omessa acquisizione del necessario parere da parte dell’Autorita di bacino regionale.
Le persone condannate sono Marco Angelo Bosio, in qualità di Rup che aveva validato il progetto (2.908.590,69 euro); Giovanni Parlato, geologo (484.765,11 euro); Giovanni Fiordaliso, direttore dei lavori, (2.770.261,97 euro); Consolato Cutrupi, Rup nella fase esecutiva (1.004.295,34 euro); Vincenzo De Vita, direttore della qualità dei materiali (430.172,41 euro); Salvatore Bruni, direttore operativo contabile (271.686,54 euro).
La Corte dei Conti, inoltre, ha ritenuto il direttore dei lavori ed il direttore operativo ‘gravemente responsabili anche per il mancato controllo dei conglomerati bituminosi utilizzati per asfaltare l’area autostradale in questione, oggi percorribile alla velocità di soli 80 chilometri orari a causa della scarsa qualità del materiale bituminoso utilizzato.
Nello specifico, all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica, è emerso che gli strati del conglomerato utilizzato per asfaltare l’area non sono qualitativamente conformi a quanto richiesto dalla normativa di settore e previsto nel contratto con l’appaltatore e che, in particolare, “per il tappeto d’usura drenante sono state riscontrate difformità in termini fisici per problematiche riguardanti spessore (in media del 30%), aderenza trasversale (in media del 18%), regolarità superficiale (in media dell’1%) e drenaggio (in media del 46%)”.
Infine i giudici hanno ritenuto il direttore dei lavori, il rup ed il direttore operativo di cantiere “responsabili per il danno da contabilità infedele quale danno derivante dalla contabilizzazione di lavori non effettivamente realizzati”.