“A seguito delle recenti uscite sulle testate giornalistiche e televisive del caso posto all’attenzione dell’opinione pubblica della nostra dipendente G.T., reputiamo opportuno formalizzare una presa di posizione che valga a ristabilire la verità dei fatti e chiarire la posizione dell’Azienda, anche al fine di fugare qualsivoglia dubbio adombrato sulla corretta gestione dei rapporti di lavoro in seno alla Lav Services. Siamo imprenditori giovani e dediti al lavoro, con un forte senso di responsabilità e una spiccata umanità, sensibili alle problematiche aziendali e dei nostri dipendenti, per varie ragioni, per il semplice fatto che siamo noi stessi lavoratori ed abbiamo tirato su la nostra Azienda con il nostro lavoro spesso in prima linea e soprattutto perché siamo fermamente convinti che il lavoratore dell’Azienda rappresenti una risorsa, l’unica vera forza di un Azienda sana, per cui va tutelato e supportato nel lavoro come lavoratore ma soprattutto nella vita come persona”.
“L’interlocuzione con le organizzazioni sindacali è continua e proficua, non sono mai state registrate criticità o momenti di attrito tra le parti e la concertazione costituisce la base per un’efficace organizzazione e gestione del lavoro. Fatta questa brevissima quanto doverosa premessa si impongono precisazioni utili ad una corretta ricostruzione della storia lavorativa della dipendente T., all’unico scopo di offrire una visione più chiara della vicenda e del rapporto lavorativo, utile ad un corretto inquadramento che valga anche a smentire la distorta ricostruzione operata dalla lavoratrice e strumentalmente avallata dal rappresentante sindacale UGL al solo gratuito fine di alimentare gratuita e preconcetta avversione verso il datore di lavoro ed aumentare il livello di odio sociale in un contesto già di per se difficile come il nostro”.
“Il rapporto nasce nell’Agosto del 2018 quando, a seguito di regolare procedura negoziata sul Mepa, la Lav Services risulta aggiudicataria dell’appalto avente per oggetto il servizio di pulizia alla motorizzazione Civile di Cosenza. Giuste previsioni del bando di gara oltre che delle norme vigenti in materia di corretta conservazione del posto di lavoro a tutela della continuità lavorativa, il personale attualmente in forza al momento del nostro subentro è stato assorbito per essere adibito esclusivamente allo svolgimento del servizio appaltato, ossia per l’esclusivo servizio di pulizia della sede, alle stesse condizioni salariali, stesso livello occupazionale e monte ore lavorato”.
“Dopo un breve periodo di start-up, come consuetudine nella nostra Azienda, in seguito a valutazioni tecniche organizzative e in maniera sinergica in completo accordo con tutti i lavoratori impiegati nel servizio e di concerto con le rappresentanze sindacali abbiamo valutato l’articolazione degli orari lavorativi soprattutto in base alle esigenze della committenza, tenendo in debito conto le esigenze di efficiente e corretto svolgimento del servizio evitando sovrapposizioni con gli orari di apertura degli Uffici al pubblico e di presenza del personale, per cui è stato affidato alla sig.ra T. il turno di lavoro negli orari dalle 5.30 alle 7.30 nei giorni Lunedi al Giovedì e dalle ore 6.00 alle 7.00 nel giorno di Venerdì, per un monte ore di complessive 11 ore lavorative settimanali. Il servizio, in siffatti termini articolato, è stato accettato in riunione interna senza nessuna remora, né rimostranza alcuna da parte dei lavoratori, compresa la T., in quanto andava anche incontro anche a specifiche esigenze personali della stessa, tanto più che essa fino a qualche mese fa non ha mai lamentato particolari disservizi o problematiche”.
“Nonostante la lavoratrice, nel frattempo, abbia mostrato un contegno lavorativo tutt’altro che diligente, andando incontro a diversi rilievi disciplinari, la lavoratrice ha ricoperto il turno assegnato senza doglianze, fino a quando – in maniera del tutto confidenziale – a giugno del corrente anno (non già dal decorso anno, per come erroneamente riportato dagli organi di informazione) ha rappresentato all’Azienda difficoltà di raggiungimento della sede di lavoro nelle prime ore del mattino, causa l’interruzione della relazione con il suo compagno che si preoccupava di accompagnarla al lavoro. Per venire incontro alle continue esigenze della lavoratrice più volte l’Azienda ha predisposto bonifici di anticipo salariale, comunque senza mai ritardare il pagamento delle mensilità dovute nè per lei nè per il resto del personale ed i collaboratori a vario titolo dell’Azienda, cosa facilmente riscontrabile in forza della tracciabilità dei flussi economici mensili”.
“Dal Giugno del 2019, e sottolineando 2019, è iniziata la trafila di comunicazioni, dopo l’apertura ad un periodo seppur breve in cui è stato concesso alla lavoratrice un cambio turno, ovvero nel mese di Agosto 2019 (cambio turno giustificato esclusivamente dalla chiusura di alcuni uffici e dalla ridotta presenza di utenza nel periodo estivo) nella piena consapevolezza della provvisorietà della variazione, nell’auspicio che nelle more la T. sarebbe riuscita ad ovviare al suo problema attraverso un cambio di residenza oppure attraverso una rinnovata organizzazione della sua vita personale con l’ausilio di altri familiari. Non risulta, infatti, all’Azienda che la lavoratrice sia completamente sola ed abbandonata come vorrebbe far intendere, ma ha una famiglia, figli e persone che la potrebbero aiutare e che hanno a cuore le sue sorti”.
“L’azienda ha anche proposto alla lavoratrice di accollarsi eventuali spese di cambio di residenza nell’intento di avvicinarla al luogo di lavoro, ossia costi di anticipo mensilità per locazione e/o trasloco ecc. con un contributo che in alcun modo le era dovuto ma che, visto lo specifico caso umano, avevamo accordato. Duole dover constatare che la lavoratrice, in maniera oltremodo malevola, taccia tali circostanze e non renda merito all’Azienda della disponibilità in tal senso accordata. Duole ancor di più che tutto ciò avvenga con l’avallo strumentale e pretestuoso di un rappresentante sindacale oltremodo a conoscenza di siffatta disponibilità. Nel corso degli innumerevoli incontri formali ed informali, comunicazioni telefoniche con vari rappresentanti di diverse sigle sindacali, è stata reiteratamente offerta contezza, con dovizia di particolari tecnici, circa l’oggettiva impossibilità, nostro malgrado, di accogliere le richieste di cambio turno, vieppiù dovendosi alfine ritenere costretti ad opporre rifiuto a soluzioni poco ortodosse prospettate dal rappresentante sindacale della lavoratrice, Sig. Brogno, volte a favorire l’accesso al trattamento di disoccupazione previo licenziamento della lavoratrice per giusta causa, soluzione inaccettabile per l’Azienda poiché contraria alle reali dinamiche tra le parti che, semmai, avrebbero al più dovuto indurre la lavoratrice a rassegnare le dimissioni (circostanza che, tuttavia, non avrebbe consentito alla dipendente la tutela indennitaria correlata alla perdita incolpevole del posto di lavoro)”.
“Fermo restando il nostro fermo e risoluto diniego a dare corso soluzioni non coerenti con la situazione di fatto, la lavoratrice ha usufruito di un periodo di assenza per malattia dal 12.09.2019 al 13.09.2019 e dal 27.09.2019 all’11.10.19, terminato il quale la stessa ha tentato di fare strumentalmente uso – per sottrarsi al turno di lavoro – di certificazione rilasciata da un medico privato che non attestava alcuno stato di malattia ma che la stessa pretendeva strumentalmente di utilizzare per superare le valutazioni di idoneità alla mansione specifica espressa dal medico competente che, in forza delle previsioni del dlgvo n. 81/2008 è la massima autorità in materia di sorveglianza sanitaria ed i cui giudizi sono suscettibili di superamento solo a seguito di formale ricorso alla Commissione medica istituita presso le Asp (rimedio che, sia detto per inciso, la lavoratrice non ha mai inteso esperire). Ove fossero residuati stati patologici la lavoratrice avrebbe potuto e dovuto fare ricorso alla prosecuzione della malattia ovvero farsi rilasciare dai soggetti preposti un’attestazione di nuovo evento morboso, mentre alcun rimedio in tal senso ha inteso attivare – evidentemente perché non ne sussistevano i presupposti – tuttavia rimanendo ingiustificatamente assente dal giorno 11.10.2019 fino alla data odierna ed esponendosi così a contestazione disciplinare. E’ verosimile ipotizzare che la stessa ambisse proprio a suscitare la reazione datoriale in termini di recesso dal rapporto così da accedere al trattamento di disoccupazione, visto il lunghissimo lasso di tempo di assenza ingiustificata dal lavoro e tenuto conto delle richieste anticipate dal rappresentante sindacale Brogno. Di contro l’Azienda, tutt’altro che incline a comportamenti vessatori verso la lavoratrice, ha inteso applicare una sanzione conservativa piuttosto che intimare il licenziamento, restando inteso che i giorni non lavorati non avrebbero potuto dare luogo a corresponsione del trattamento retributivo, data l’assenza ingiustificata dal lavoro”.
“In estrema sintesi, non corrisponde al vero che la sig.ra T. sia costretta da lungo tempo a vivere su una panchina per lavorare: la problematica legata alla gestione del rapporto di lavoro si è presentata per alcuni giorni del mese di luglio e del mese di settembre, dopodichè la lavoratrice è rimasta ininterrottamente assente dal lavoro fino ad oggi, per cui quanto da Ella rappresentato agli organi di informazione è frutto di pura e strumentale invenzione al deliberato fine di creare ‘un caso mediatico’, fare vittimismo e stimolare il sollevamento dell’opinione pubblica contro la parte datoriale, rea semplicemente di aver applicato le norme di legge e di contratto (prova ne sia che alcuna azione legale, né la lavoratrice né tantomeno il sindacato che la rappresenta, ha inteso intraprendere, come sarebbe stato invece ragionevole attendersi in caso di conclamate violazioni dei diritti dei lavoratori). l’Azienda ha accordato alla stessa disponibilità nei termini sopra rappresentati, pur significando che i turni di lavoro non sono modificabili poiché articolati sulla base delle esigenze della committenza e sulla necessità di assicurare il servizio durante gli orari di chiusura al pubblico dei locali della Motorizzazione Civile e di assenza dei dipendenti; i predetti orari sono stati valutati, concertati e convenuti con l’intero personale (compresa la T.) all’atto del subentro nell’appalto ed una loro modifica andrebbe, tra l’altro, ad incidere ingiustificatamente sulla posizione di altri dipendenti, con inevitabili ripercussioni sul rimanente personale. L’Azienda rimane a disposizione degli organi di informazione, delle istituzioni, delle Autorità di controllo e di tutte le organizzazioni sindacali al fine di dare esaustivo e puntuale riscontro a quanto sopra, onde dimostrare la piena correttezza di operato e l’assoluto rispetto delle norme di legge e di contratto nella gestione del rapporto di lavoro con la dipendente”.
LAV SERVICES Srl
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