In riferimento alla questione dei sei giorni di ferie dei docenti fruibili per motivi personali, anche con oneri per la finanza pubblica, come si legge di tanto in tanto in taluni articoli di stampo sindacale, il Gruppo neo DS 2017 precisa che: “Questo diritto non vale più dal 2012, cioè da quando è entrata in vigore la legge di stabilità L. 228 del 2012, per la quale: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
In particolare, l’art.1, che regolamenta le ferie, è stato totalmente recepito sia dal nuovo CCNL 2019/21, sia nel CCNL 2016/18.
Infatti, nella dichiarazione congiunta n°2 del CCNL 2019/21 (così come già nella dichiarazione congiunta n°1 del CCNL 2016/18) si legge: “Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012”.
Pertanto, è bene leggere, a questo punto, cosa dice l’art.1, commi 54, 56 e 56 della Legge 228/2012.
Eccolo qua:
L. 228/2012.
Art.1.
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
(ndr. Pertanto, Art.5, c.8 del DL. N°95 del 2012 diventa: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ delle autorita’ indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta’.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu’ favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e’ fonte di responsabilita’ disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita’ didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e’ consentito al personale in questione di fruire delle ferie (1) ).
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013.
N.B. Nella dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 2029/21 si legge:
In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.
Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.
Pertanto, alla luce dell’art.1, commi 54, 56, 56, recepiti in toto dal CCNL 2019/21 (nella dichiarazione congiunta numero 2), la normativa è la seguente.
PERIODI DELL’ANNO SCOLASTICO IN CUI È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE
Originariamente, le ferie dei docenti a tempo indeterminato erano regolamentate dagli articoli 13 e 15 del CCNL 2006/09.
(Art.13 c.9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
Art.15 c2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma).
Successivamente, l’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
RIEPILOGANDO
Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:
• dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
• Vacanze natalizie e pasquali;
• L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
• Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o successivamente modificato).
• Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (N.B. : tali ultimi docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).
• Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: 6 gg. di ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione.
INTERRUZIONE DELLE FERIE
Ai sensi dell’art.13, comma 13, del CCNL del 29.11.2007 le ferie possono essere interrotte “se interviene una malattia di durata superiore a 3 giorni o che abbia comportato il ricovero ospedaliero”.
Pertanto, nel caso ci sia un evento morboso che determini una prognosi di almeno 4 giorni o se per almeno un solo giorno ci sia necessità di un ricovero ospedaliero, le ferie possono essere interrotte.
In questi casi il docente dovrà tempestivamente informare la scuola dell’insorgenza della malattia o del ricovero e dell’indirizzo dove può essere reperito. Per la documentazione della malattia si segue l’iter della “normale” malattia.
RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE
L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 dispone che ”In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.
Esempio. Il caso più comune è la docente a tempo indeterminato che fruisce durante l’anno di periodi di interdizione/maternità obbligatoria coincidenti con i periodi di luglio e agosto per cui è impossibilitata a fruire delle ferie.
La docente in questi casi rimanderà le ferie non godute all’anno scolastico successivo ogni qual volta ci sarà la possibilità di fruizione all’interno di un periodo di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Pasqua, Natale o dal 1 settembre all’inizio della scuola/dal termine delle lezioni al 30/6).
RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE ANCHE PER PIÙ ANNI SCOLASTICI
Ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2109 cc. le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore.
Pertanto, qualora le stesse siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato.
MONETIZZAZIONE DELLE FERIE
Art. 38 CCNL 2019/21
1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito:
“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
2. Il presente articolo abroga l’art. 41 del CCNL 19/04/2018.
Le ferie, dunque, sono monetizzatibili solo se i docenti non hanno la possibilità di fruirle durante la sospensione delle lezioni. Dunque, per i docenti di ruolo e i docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8 non vi è la possibilità di non poter fruire delle ferie, a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.
Per tali docenti, quindi, il “problema” di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone: es. se il docente assunto al 31/8 o a tempo indeterminato non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle obbligatoriamente nei mesi di luglio ed agosto.