Corruzione in atti giudiziari aggravata dal metodo mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Sono le accuse che vengono contestate all’avvocato Armando Veneto, penalista del Foro di Palmi, e, a vario titolo, a Domenico Bellocco detto “Micu u longu”, Vincenzo Puntoriero, Gregorio Puntoriero, Vincenzo Albanse, Giuseppe Consiglio, Rosario Marcellino.
Ai sette è stata notificata la conclusione delle indagini preliminari da parte della Dda di Catanzaro. I fatti risalgono al 2009 e riguardano anche il giudice Giancarlo Giusti (morto suicida a marzo del 2015) che, stando alla ricostruzione dell’accusa, in qualità di componente del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, nell’udienza del 27 agosto 2009, annullò l’ordinanza di carcerazione emessa dal gip nei confronti dei componenti della cosca Bellocco, arrestati nel corso dell’operazione “Rosarno è nostra 2”.
In cambio del provvedimento favorevole, secondo l’accusa, il giudice avrebbe ottenuto 120 mila euro (40mila euro ciascuno) dai tre indagati favoriti, individuati in Rocco Bellocco, Rocco Gaetano Gallo e Domenico Bellocco, 43 anni, con l’intermediazione di Armando Veneto, Gregorio Puntoriero, Vincenzo Puntoriero. Secondo gli inquirenti, Veneto, Vincenzo Puntoriero, Gregorio Puntoriero, Vincenzo Albanse, Giuseppe Consiglio e Rosario Marcellino avrebbero favorito la cosca Bellocco ponendosi quale trait d’union tra la cosca e il giudice del Riesame con conseguente scarcerazione di tre di essi, collocati ai vertici del sodalizio, contribuendo “a garantire la prosecuzione della vita dell’associazione di ‘ndrangheta ed in particolare della cosca Bellocco, per poter riaffermare e rafforzare il potere della stessa attraverso la ripresa operativa sul territorio dei ruoli che ciascuno dei tre soggetti posti in liberta vi ricopriva, con inevitabile vantaggio della associazione mafiosa, peraltro in un frangente di particolare fibrillazione interna al sodalizio criminale, determinato dall’intervento repressivo dell’autorità giudiziaria, volto ad arrestare l’agire contra legem dei sodali della cosca, funzionale al raggiungimento degli scopi associativi della cosca stessa”.