Il danno morale si può liquidare in aggiunta al danno biologico, in quanto si tratta di due voci autonome, non sovrapponibili, che possono essere considerate distintamente.
A ricordarlo è l’avvocato Annamaria Beatrice Critelli, del Foro di Crotone, che richiama l’ordinanza della Terza Sezione Civile della Cassazione, con cui si evidenzia come non costituisca duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico con un’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (come, ad esempio, il dolore dell’animo e la paura).
”La Suprema Corte, dopo una più attenta lettura della definizione di danno biologico, ha dato il via libera a risarcimenti che liquidino sia il danno morale che quello esistenziale, con la possibilità di personalizzare in aumento il quantum dovuto, stabilendo che “nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), la liquidazione finalisticamente unitaria di quel danno dovrà attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto, tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore quanto sotto quello dell’alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione…, con la possibilità di personalizzare in aumento il risarcimento ottenuto, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari che abbiano inciso sulla componente dinamico-relazionale del soggetto leso”.
In particolare, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno può essere aumentato dal giudice sino al 30% con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Questo aspetto conferma la legittimità dell’individuazione della duplice dimensione della sofferenza: quella di tipo relazionale, inserita nella previsione legislativa, e quella di natura interiore, non codificata e non considerata, in modo tale da lasciare libero il giudice di quantificare “se e quanto sia dovuto” con un’ulteriore equa valutazione.
”Al di là dell’ambito delle micro-permanenti – conclude la nota dell’avvocato Critelli di Crotone – l’aumento personalizzato del danno biologico viene circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle prove prodotte, a prescindere dalla considerazione e dalla risarcibilità del danno morale, senza che ciò sia una duplicazione risarcitoria. Pertanto, se le tabelle del danno biologico indicano un indice standard di liquidazione, l’eventuale aumento percentuale sarà funzione della specificità del caso concreto in base al pregiudizio arrecato alla vita di relazione del soggetto”.