Ancora una volta, mi vedo costretta ad intervenire, come vincitrice del concorso per Dirigenti scolastici, ma soprattutto come giornalista, per ripristinare la verità, in questo tristissimo momento della P.A., in cui si tenta subdolamente di far passare il bianco per nero, e viceversa.
Mi riferisco all’ultimo prodotto cinematografico a cura di “Trasparenza è partecipazione”, il comitato messo su da un gruppo di candidati inidonei del concorso ds 2017, i quali non perdono occasione per sparare a zero sulla procedura concorsuale e accusare di incompetenza le commissioni esaminatrici, formate da funzionari Miur, Docenti universitari e Dirigenti scolastici (sic!).
Si tratta di ricorrenti che da un anno sventolano dalla finestra la bandiera della verità e della giustizia, salvo poi, di tanto in tanto, scendere in strada per organizzare sit-in e chiedere al Parlamento sanatorie in cambio della cessazione del conflitto (sic!).
Il nuovo video è un ulteriore tentativo in tale senso, diffuso in rete in un momento strategico, cioè proprio mentre è al vaglio del Senato un emendamento che mira a ripescare i ricorrenti del 2017 e di altre precedenti selezioni.
Nel video realizzato da Tèp, viene rimessa in moto la macchina del fango contro la selezione. In particolare, si contestano i punteggi dati dalle Commissioni, che avrebbero sottovalutato le risposte di alcuni candidati bocciati e sopravvalutato le risposte degli idonei.
Mi soffermo sulla prima parte del video, già molto significativa del tenore dell’intero contenuto, montato ad arte per imboccare il lettore.
Il titolo è tutto un programma: “Concorso ds 2017, la farsa del merito di un concorso annullato”.
La voce fuori campo esordisce: “Tale procedura, benché oggetto di una clamorosa sentenza di annullamento avvenuta lo scorso 2 luglio, ad oggi non cessa di destare scalpore per le innumerevoli controversie che ancora attendono risoluzione. In attesa del giudizio del merito da parte del Consiglio di Stato, troppe sono le domande insolute. La nostra disamina dimostrerà chiaramente in maniera oggettiva e lineare le storture concernenti la valutazione. Si tratta di una parte del prezioso materiale che abbiamo ricostruito, frutto di indagini lente e tortuose, talvolta impedite dai soggetti che, viceversa, ci avrebbero dovuto supportare. Cominciamo a vedere quali erano i criteri per garantire omogeneità di giudizio e di valutazione determinati nell’ambito della seduta plenaria lo scorso 25 gennaio. Ma sono stati realmente applicati? A nostro avviso, non proprio”.
Vengono, quindi, messi a confronto dei testi di candidati idonei e non idonei, che rispondono al medesimo quesito. Si trattava di evidenziare le principali azioni poste in essere dal Dirigente scolastico al fine di individuare il personale esperto, sia interno che esterno alla scuola, per l’attuazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Il primo confronto è, in apparenza, ad effetto: il quesito bocciato, lungo e tutto costellato di riferimenti normativi cerchiati con evidenziatore verde, contro il quesito promosso, scarno e privo di riferimenti di legge.
“Appare evidente –dice il commentatore- che il candidato è stato bocciato avendo conseguito un punteggio di 10,50, mentre il minimo era 11,20”. E aggiunge: “Eppure, a colpo d’occhio ha citato un complesso di norme in modo funzionale ed efficace, mettendo in evidenza azioni e responsabilità. Ma tale efficienza non gli ha garantito la promozione”.
E si chiede con sarcasmo: “Si tratta di sfortuna o di alterazione degli esiti valutativi?”.
Secondo lui, insomma, tertium non datur. Ci sarebbe, invero, una terza possibilità, cioè l’inadeguatezza della risposta del candidato.
Ma il regista quest’ultima ipotesi non la prende proprio in considerazione e porta avanti la propria tesi, che è, evidentemente, quella dell’alterazione degli esiti. Nel dimostrare il teorema, però, usa un artificio furbetto, che si rivela invece un boomerang, una grave scorrettezza per difende tanto appassionatamente la trasparenza. Egli rende la risposta del candidato inidoneo sfocata e illeggibile. Oltretutto, la decora con un’emoticon incollata al centro e delle scritte, che coprono parti di testo.
Quel testo, indecifrabile pure per me che da vicino vedo benissimo, mi ha incuriosito non poco. Perciò mi sono sforzata (perdendo una mattinata e pure la vista!) di decifrarne il contenuto, almeno le parti non invase dai disegni.
Vale la pena riportare, testualmente e fedelmente (errori compresi), questo testo di ventidue righe, valutato 10,50 (su 16), cioè quasi sufficiente.
“Il dirigente scolastico (DS) che intende procedere all’individuazione di personale esperto, interno o esterno, per la realizzazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa è tenuto al rispetto di un combinato disposto che include l’art. 7 del Dlgs 165/01; l’art. 33 del DI 44/01; il Dlgs 50/2016”.
Il pezzo successivo è coperto dalla faccina. Dopodiché, dall’ottava riga in poi, l’autore fa una disquisizione su questioni non strettamente attinenti alla traccia, come gli appalti pubblici, il responsabile unico del procedimento, la determina a contrarre, le responsabilità disciplinari, e fa un minestrone di norme e azioni non pertinenti, mescolando articoli del Codice Civile, del Codice Penale, della Costituzione, responsabilità disciplinari non richieste, il tutto condito da un uso improprio della lingua italiana.
“Il DS (…) nel procedimento amministrativo assume la veste di responsabile del procedimento (art. 5 Dlgs 241/ illegibile(…) Per lo svolgimento dell’attività relativa alla procedura di individuazione, il DS provvede all’emanazione di una determina a contrarre (Avviso Pubblico), a seguito del quale saranno raccolte le candidature, controllate le dichiarazioni in esse contenute, predisposta una graduatoria, concludendosi il procedimento con l’assegnazione dell’incarico. La procedura è svolta in base alla normativa in vigore (Dlgs. 50/2016; DI 44/01) durante la quale il DS oppure suo delegato, assumono le vesti del responsabile unico del procedimento. In relazione a quelli che sono gli importi dell’incarico il DS, con il supporto del DSGA, pone in essere la procedura corretta tra quelle disposte dall’art. 36 del Dlgs 50/16. Il DS nell’espletamento della procedura, oltre ad essere investito della responsabilità dirigenziale ed eventualmente disciplinare, è sottoposto alle ulteriori responsabilità degli impiegati pubblici (art. 28 Cost), ovvero particolare civile (cc 1218 e 2043); penale (art.27 Cost), ma in particolare, il DS può essere soggetto a responsabilità amministrativa potendo commettere mediante azione o omissione, con dolo o colpa grave, un danno erariale nei confronti della pubblica amministrazione, a seguito di una non corretta, legittima e trasparente procedura amministrativa”.
Questo, dunque, è l’elaborato che il Comitato ha scelto per gridare allo scandalo sulla valutazione! Accuratamente selezionato, immagino, tra i migliori esemplari del suo “prezioso materiale”(sic!)
Ora, nel quesito sugli esperti, un conto era, a limite, menzionare il Codice dei Contratti pubblici (Dlgs50/2016) se si voleva dare una interpretazione allargata della traccia, estendendo il concetto di esperto anche alle ditte “esperte” in un certo settore. Cosa che, in effetti, molti hanno fatto. Ma ben altra cosa è dedicare 15 righe su 22, cioè il 70% del quesito, a parlare di codice dei contratti, determina a contrarre e nomina del Rup.
Per correttezza, si riporta anche il quesito antagonista (che invece non è sfocato) criticato dal Tèp per essere breve e per non aver citato norme, ma sono azioni del DS, tant’è che il commentatore sentenzia, col solito sarcasmo, “l’unico criterio rispettato è quella della sintesi”.
Ebbene, il quesito dell’idoneo, specialmente se messo a confronto con l’altro, è apprezzabile, non solo per la sintesi, ma anche per l’aderenza alla traccia, per la scorrevolezza della forma e la correttezza morfosintattica, che rientravano in misura rilevante fra i criteri di valutazione.
“L’esigenza di individuare una figura esperta può riguardare un progetto curriculare o extracurriculare. Ciò avviene quando il progetto richiede il coinvolgimento di competenze specifiche e particolari. In tal caso, il DS può ricercare tale figura tra i docenti della scuola, e, solo nel caso in cui nessuno di essi assicuri le competenze ricercate, può cercare tale figura all’esterno dell’istituto. Viene emanato un bando, che preveda l’oggetto dell’attività, i requisiti necessari alla presentazione di una candidatura, il punteggio da attribuire ai titoli posseduti. Sulla base della graduatoria, viene individuato il docente esperto”.
Il quesito è stato valutato 15/16. Ora, alla domanda di Tèp, cioè se i criteri siano stati correttamente applicati, io risponderei così: “Considerato che i riferimenti normativi valevano 4 punti, il quesito è stato, effettivamente, sovrastimato di 3 punti, perciò poteva stargli bene anche un 12. Ma, allora, bisogna pure dire che molto generosa è stata anche la commissione del candidato precedente, il quale dovrebbe, come minimo, regalare un mazzo di fiori al Presidente.
Il video termina con una legittima richiesta di accesso a tutti gli atti concorsuali (cosa veramente auspicabile, a questo punto, per leggere non solo i compiti dei vincitori, ma anche quelli dei vinti che si ritengono sottovalutati). E poi il degno lieto fine, cioè la (ennesima) richiesta alla politica di una sanatoria, come risarcimento per coloro che hanno subito ingiustizie. Ma, tra parentesi, solo i ricorrenti (sic!).
In conclusione, mi corre l’obbligo di fare tre puntualizzazioni sulla evidente malafede di questo comitato, che da un anno getta fango sul concorso DS, accusandolo di essere stato una “farsa”.
1) Sui criteri di valutazione. Vorrei rettificare la macroscopica bugia detta all’inizio del video, perché i criteri di valutazione non sono stati definiti, ma solo approvati, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2018. I criteri sono stati stabiliti ad ottobre, dal Comitato scientifico, e pubblicati il giorno prima della prova scritta del 18 ottobre (https://www.orizzontescuola.it/concorso-dirigenti-scolastici-prova-scritta-griglia-valutazione-struttura-quesiti-argomenti-domande-lingua/). Circostanza che è stata testimoniata, oltretutto, da una commissaria della Emilia Romagna, Ds Paola Fiorentini.
(https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-dirigenti-scolastici-riflessione-sulla-procedura-conclusa).
2) Sulle presunte irregolarità. Il Comitato Tèp, che parla dell’annullamento e delle molte irregolarità che attendono risposta, farebbe bene a precisare che la Sentenza di annullamento del Tar Lazio poggia su un unico punto: l’incompatibilità presunta di tre componenti (su 38 commissioni e 300 commissari), sulla quale si dovrà esprimere il Consiglio di Stato. Tutte le altre doglianze, relative alle numerose strombazzate irregolarità, sono state finora tutte rigettate dallo stesso Tar Lazio, in tre distinte sentenze: a luglio 2019, a novembre 2019 e ad aprile 2020. Nelle ultime due, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, nell’ultima delle tre, quella del 24 aprile, la condanna per i ricorrenti ammonta a 10 mila euro.
3) Sulla valutazione. Vorrei suggerire ai Signori del Tèp che non è prudente esibirsi in acrobazie valutative per dimostrare teoremi, perché in questo campo si corre il rischio di essere facilmente smentiti e di fare brutte figure. Purtroppo, nei pubblici concorsi non è prevista l’autovalutazione, ma vige ancora la discrezionalità tecnica delle Commissioni. Certamente, “insindacabilità” non significa potere assoluto di far ciò che si vuole, perché, anche laddove l’Amministrazione agisca discrezionalmente, essa incontra dei limiti generali: il perseguimento dell’interesse pubblico e il rispetto dei precetti di logica e imparzialità, venendo meno i quali si ha eccesso di potere.
Ma in questo video dai testi sfocati, l’eccesso di potere non è stato affatto dimostrato. Anzi, direi, caso mai, che è stata provata la generosità delle commissioni, per entrambi i candidati. Specialmente per quello inidoneo, valutato 10,5 in un quesito al quale io, sinceramente, avrei attribuito non più di 5 punti.
E, per dire come i signori del Tèp non siano d’accordo nemmeno tra di loro sulla validità dei propri elaborati, vorrei rinfrescare una lettera della Professoressa Annarita Bisceglia, la quale mesi fa gridava pure lei allo scandalo, criticando impietosamente il compito di un candidato idoneo, che nel quesito sugli esperti si era permesso di menzionare il codice dei contratti D. lgs. 50/2016.
Da ciò derivava la “grande amarezza” della scrivente, in quanto “la constatazione della mediocrità degli elaborati visionati – diceva- induce altresì a ripensare alle accuse mosse a noi ricorrenti da parte di Commissari, che hanno evidenziato le nostre (presunte) incompetenze di forma e contenuto”.
Sarei curiosa, a questo punto, di sapere quale voto darebbe la Professoressa Bisceglia al suo collega, che a questa norma ha dedicato non una riga, ma il settanta per cento della risposta (sic!).
Antonella Mongiardo