Rigettato il ricorso della Vitale Sud S.p.A. contro il Comune di Girifalco per l’accertamento del silenzio (ex art. 31 e 117 del c.p.a.) serbato dal Comune sull’istanza dell’8 luglio al fine di verificare la necessità di acquisire un nullaosta paesaggistico per la realizzazione di un impianto a cippato di legno vergine della potenza di 200 kwe. La sentenza del Tribunale Amministrativo, pubblicata ieri, si divide in due parti. Perché una parte indica le ragioni di cessazione della materia del contendere ed un’altra i motivi del rigetto. Ma andiamo con ordine. L’istanza originaria della società ricorrente risale al 30 novembre 2015. All’esito della richiesta di integrazione documentale pervenuta da parte del Comune, in data 21 marzo, la società ha prodotto la documentazione, in parte in forma cartacea, in parte in forma elettronica, presso il portale regionale Suap, da ultimo in data 10 maggio 2016. Con una nota del 9 maggio, il Comune ha sospeso l’iter della Pas in attesa delle determinazioni del Consiglio Comunale, sul presupposto che l’area interessata fosse qualificabile come area tutelata ex art. 142 co. 1 lett. G del decreto legislativo 42/2004 per l’esistenza di un bosco. Il 19 maggio, pertanto, la Vitale Sud ha chiesto al Comune di convocare una conferenza dei servizi (ex art. 6 co. 5 del decreto legislativo 28/2011) per l’acquisizione dell’atto di assenso di competenza delle amministrazioni diverse. L’istanza è stata rinnovata l’8 luglio 2016. Essendo decorso il termine di 20 giorni, la Vitale Sud presenta ricorso al Tar al fine di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di convocazione della conferenza dei servizi; dichiarare l’accertamento della fondatezza della pretesa della società ricorrente ad ottenere l’atto di assenso per la realizzazione dell’impianto Pas.
Il Comune, dal canto suo, si è costituito deducendo che, con nota 7361 del 14 settembre, era stata indetta la conferenza decisoria semplificata. Alla Camera di Consiglio del 30 novembre, la Vitale Sud ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Ed è a questo punto che la domanda della ricorrente viene in parte accolta ed in parte rigettata. Per il giudice amministrativo “non vi è dubbio che sulla domanda principale, diretta ad accertare il silenzio e a condannare il Comune a provvedere, l’atto sopravvenuto favorevole alla Vitale Sud costituisce cessazione della materia del contendere essendo soddisfatto l’interesse ad ottenere una pronuncia espressa che si è inteso tutelare in sede di Tar. Tuttavia – secondo quanto riportato nel dispositivo di sentenza – non può accogliersi la domanda di accertamento nel merito della pretesa, contestualmente introdotta con il ricorso: la speditezza del rito del silenzio è ostativo a tale decisione dichiarativa, venendo in gioco valutazioni di natura tecnico – discrezionali peraltro devoluti anche ad amministrazioni diverse. Per questa parte il ricorso, va pertanto rigettato”.