Parte la prima causa pilota per danni da coronavirus. Ad avviarla il Codacons, per conto di una giovane casalinga, che prima ha perso la madre a causa del Covid-19 e poi, dopo essere risultata positiva al virus, è stata ricoverata ed intubata per gravi complicazioni polmonari, e tuttora è costretta a sottoporsi a controlli e visite periodiche.
Con tale azione si chiede il risarcimento dei danni subiti dalla donna a causa del contagio sia sul fronte del danno biologico, per il periodo di ricovero ed intubazione, sia su quello del danno non patrimoniale, per lo stress subito a causa del contagio che ha portato la signora a vivere in un costante stato di paura e che ancora oggi la limita negli spostamenti e nelle relazioni interpersonali – spiega il Codacons – Il risarcimento viene richiesto alla Repubblica Popolare Cinese in ragione di due diversi profili di responsabilità che hanno portato alla diffusione de contagio e, di riflesso, al contagio della povera donna:
a) Commercializzazione di animali selvatici all’interno del wet market di Wuhan, dove vengono tenuti animali vivi che, al momento della vendita, sono uccisi e macellati sul posto e, molto spesso, tra questi animali vi sono specie selvatiche la cui commercializzazione è vietata. È il caso del pangolino protetto da norme a livello internazionale e che, secondo alcuni studi, potrebbe essere la fonte del contagio tra animale e uomo.
b) Ritardo ed omissioni nella comunicazione dell’esistenza di casi di polmonite a causa sconosciuta. Vi sono studi e documenti dai quali emerge che i primi casi di contagio risalgono già a novembre, ma la comunicazione ufficiale della Cina all’OMS è del 31 dicembre. In tal modo si è permesso che il virus circolasse al di fuori dei confini cinesi e si estendesse in tutto il mondo.
La gravità delle condotte poste in essere dalla Cina è elemento fondamentale per l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano sulla controversia – scrive il Codacons nell’atto – La Corte Costituzionale con la sentenza numero 238 del 22 ottobre 2014 ha sancito che i principi inviolabili della persona presenti nel nostro ordinamento costituiscono “controlimiti” ai principi internazionali e, per l’effetto, l’immunità giurisdizionale degli Stati non può trovare applicazione dinnanzi ad atti riconducibili a crimini contro l’umanità ed atti lesivi dei diritti inviolabili e della dignità stessa della persona umana.
A settembre si terrà la prima udienza nel corso della quale i giudici dovranno accertare se le condotte della Repubblica Popolare Cinese abbiano comportato la diffusione del virus che ha contagiato anche l’attrice cagionandole danni biologici e morali. Condotte che, secondo il Codacons, ledono il diritto alla salute inteso quale diritto involabile dell’individuo e configurano la giurisdizione del giudice italiano dinnanzi al quale viene esercitata l’azione di risarcimento danni.
Tutti i cittadini che abbiano subito danni a causa del coronavirus, come contagi, ricoveri in ospedale o perdita di un familiare, possono aderire gratuitamente alla class action in fase di preparazione da parte del Codacons, alla pagina https://codacons.it/risarcimento-cina/ o chiamando il numero 89349966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17.