Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue per un contenzioso fra il Consorzio modenese e un’azienda tedesca. La protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei termini non geografici della stessa, quali «aceto» e «balsamico». Sentenza nella causa C-432/18 Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena / Balema GmbH
I giudici hanno sottolineato che la tutela rinforzata garantita dalle norme Ue riguarda la denominazione nel suo complesso, poiché è questa che gode di una fama indiscussa sia sul mercato nazionale italiano sia su quelli esteri. I termini non geografici della Igp, ossia aceto e balsamico, nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, non possono beneficiare di tale protezione. La denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)» (Italia) è inserita dal 20091 nel registro delle denominazioni d’origine protette («DOP») e delle indicazioni geografiche protette («IGP»).
La Balema è una società tedesca che fabbrica e commercializza prodotti a base di aceto proveniente da vini del Baden (Germania). Sulle etichette apposte su tali prodotti, essa utilizza i termini «balsamico» e «deutscher balsamico», che sono inclusi nelle diciture «Theo der Essigbrauer, Holzfassreifung, Deutscher balsamico traditionell, naturtrüb aus badischen Weinen» (Theo l’acetificatore, invecchiamento in botti di legno, aceto balsamico tedesco tradizionale, non filtrato, ottenuto da vini del Baden) oppure «1. Deutsches Essig-Brauhaus, Premium, 1868, Balsamico, Rezeptur No. 3» (1° acetificio tedesco, Premium, 1868, Balsamico, Ricetta n. 3). Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, associazione di produttori di alimenti recanti la denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)», ha chiesto alla Balema di cessare l’utilizzo del termine «balsamico».
In risposta, la Balema ha proposto un ricorso dinanzi ai giudici tedeschi per far accertare il proprio diritto di utilizzare tale termine per questi prodotti. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), attualmente investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia di stabilire se la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» conferita dal regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari 2 riguardi unicamente tale denominazione globale, ossia «Aceto Balsamico di Modena», o si estenda all’utilizzo dei termini non geografici della stessa, vale a dire «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico».
Con l’odierna sentenza, la Corte dichiara che la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa. La Corte sottolinea che la registrazione dell’IGP di cui trattasi e la protezione che ne deriva riguardano la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» nel suo complesso, poiché è questa denominazione che gode di una fama indiscussa sia sul mercato nazionale sia su quelli esteri.
Per contro, i termini non geografici di tale IGP, ossia «aceto» e «balsamico», nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, non possono beneficiare di tale protezione, in particolare perché il termine «aceto» è un termine comune e il termine «balsamico» è un aggettivo comunemente impiegato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce. La Corte osserva, inoltre, che i termini «aceto» e «balsamico» compaiono nelle DOP registrate «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» senza che il loro utilizzo pregiudichi la protezione conferita all’IGP in questione.
Nello specifico, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il contenzioso nasce dal ricorso di un’impresa tedesca che commercializzava prodotti utilizzando il termine balsamico contro la richiesta del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena di ritirare la denominazione. Starà ora al giudice tedesco risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.