Le limitazioni agli spostamenti, allontanamento e accesso al comune di Torre di Ruggiero, entreranno in vigore a partire dalle 17 di oggi 16 ottobre.
“Nel Comune di Torre di Ruggiero (CZ) sono stati individuati 14 soggetti positivi a SARS-CoV2/COVID-19; tutti avrebbero avuto contatti stretti con familiari e conoscenti del luogo- viene spiegato nell’ordinanza. Sono in corso le attività di testing ai contatti, al fine di evitare il dilagare dell’infezione nell’area interessata”. “La situazione epidemiologica – si spiega nel provvedimento predisposto dal delegato del soggetto attuatore Antonio Belcastro-, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili”, Inoltre, “l’area comunale si estende su una superficie limitata ed è sede di un importante santuario possibile meta di pellegrinaggi”.
Nella zona rossa di Torre di Ruggiero si dovranno seguire le seguenti indicazioni: Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare, comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità` della propria abitazione. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. L’eventuale presenza di accompagnatori può` essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi. E` vietata la pratica di ogni attività` motoria e sportiva all’aperto , anche in forma individuale . Nel caso l’attività` motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute , dovrà` essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone.
È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l’impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute) oltre la prossimità delle abitazioni. Nelle rivendite di tabacchi e` vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco .
È consentito l’utilizzo dei distributori automatici. Per le attività commerciali e produttive ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020.