La recente pubblicazione di conversazioni tra esponenti politici ed alti ufficiali della Guardia di Finanza ha riportato nuovamente alla ribalta il tema sulle regole da adottare per evitare che colloqui tra soggetti privati, se pur legittimamente intercettati nel corso di indagini giudiziarie, siano dati in pasto all’opinione pubblica, soprattutto se non rivestono alcuna valenza processuale,
Premesso che rappresenta un fondamentale principio di civiltà il diritto alla segretezza di colloqui tra soggetti privati, e, conseguentemente, va ancora una volta riaffermato che la diffusione delle intercettazioni telefoniche è contraria ai più elementari principi di rispetto della privacy, e deve, quindi, essere contrastata ed impedita con una normativa chiara, appare necessario, però, evidenziare che non tutti i casi possono essere ricondotti sotto l’identico schema.
Quando, infatti, come nel caso Renzi – Adinolfi gli interlocutori, che peraltro rivestivano cariche e funzioni pubbliche, non si intrattengono in discorsi aventi ad oggetto fatti propri personali, ma svelano aspetti della vita politica ed amministrativa della Nazione, con rivelazione di giudizi sulle qualità e sulle attitudini di chi sta reggendo le sorti del Paese ed anticipazioni su manovre per il ricambio di amministratori pubblici e loro spostamento da un incarico ad un altro, è utile e doveroso che il cittadino sia messo in grado di conoscere tali passaggi, altrimenti destinati a restare segreti, e la considerazione di cui gode il governante di turno anche all’interno del suo stesso partito.
L’acquisizione di tali dati consentirà all’elettore di formarsi una più approfondita e compiuta valutazione degli interessi in gioco anche, e, conseguentemente, di esprimere un voto consapevole e maggiormente informato: il che costituisce il migliore esercizio della democrazia, che non può ridursi alla mera raccolta del consenso che prescinde dalla consapevolezza degli interessi in gioco, nonché della correttezza, della preparazione e della lealtà dei candidati alle più alte cariche dello Stato.
Da ciò discende che non è utile limitare ed incentrare il dibattito esclusivamente sulle modalità con le quali si è venuto pubblicamente a conoscenza di convincimenti e tattiche, altrimenti destinati a restare segreti, apparendo piuttosto necessario e doveroso approfondire l’esame sul loro contenuto e sulla loro corrispondenza ai principi ispiratori dei rispettivi movimenti politici.
E sotto questo profilo le giustificazioni fornite, con sommaria e parziale ricostruzione dei fatti, non appiano né conferenti né tranquillizzanti, e lasciano trasparire disinvolte metodologie che non possono essere approvate e condivise, soprattutto quando tentano di focalizzare l’attenzione sull’asserita illegittimità della rivelazione dei colloqui, senza adeguata valutazione e puntuale riflessione sul loro contenuto di cui si è, invero vanamente, tentato di svilire la portata.
Altrimenti è come se, per curare la malattia che ha causato il rialzo febbrile, invece di fare sollecitamente ricorso alla somministrazione di medicinali adeguati, si decidesse di rompere il termometro che aveva segnalato l’insorgere dell’infezione.
Avv. Giuseppe Costarella