Cassazione, nuovo stop all’utilizzo indiscriminato degli autovelox


Annullati multa e taglio punti perché il velox si presume affidabile solo se il verbale indica la revisione. Stop multa e taglio punti perché il velox si presume affidabile solo se il verbale indica la revisione. Quando l’automobilista contesta il rilevamento, il giudice è tenuto ad accertare taratura e verifica periodica. E la prefettura non prova che la postazione di controllo fosse effettivamente segnalata. 

La Suprema Corte torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox. Dopo la sentenza 113/15 della Corte costituzionale tutti gli apparecchi che misurano le velocità dei veicoli sulle strade devono essere sottoposti a verifica e taratura periodica, pena l’annullamento della multa. Nello specifico si può presumere che l’autovelox sia attendibile soltanto se il verbale indica che lo strumento è stato sottoposto a taratura e revisione periodica come prescrive la sentenza costituzionale 113/15. E quando il trasgressore contesta il rilevamento della velocità effettuato, il giudice risulta tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o no sottoposto alle verifiche: diversamente le doglianze dell’automobilista devono ritenersi fondate.

Altrettanto vale quando non risulta che l’amministrazione abbia fornito la prova che la postazione di controllo elettronico della velocità sia segnalata con un congruo anticipo ai conducenti dei veicoli. È quanto emerge dall’ordinanza 23953/20, pubblicata il 29 ottobre dalla seconda sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso della società proprietaria del mezzo pesante multato in ben tre diverse province del Nordest: l’infrazione contestata è l’eccesso di velocità compreso fra dieci e quaranta chilometri sopra il limite, che prevede anche il taglio di tre punti patente all’autista. Trova ingresso il mezzo che denuncia come manchi la prova della taratura dello strumento di rilevamento, che in base alla legge 272/91 deve essere effettuata da centri specializzati e non dalla casa produttrice dell’apparecchio.

Vale l’insegnamento della Corte costituzionale secondo cui l’obsolescenza degli strumenti di misurazione elettronica della velocità mette a rischio l’affidabilità dei rilevamenti in un settore di indubbia rilevanza sociale come la sicurezza stradale. È soltanto con la verifica periodica sull’affidabilità dello strumento che si può ritenere non pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e, dunque, dei rapporti giuridici sottesi, garantendo così il diritto di difesa del sanzionato. Nella specie manca la prova che l’autovelox incriminato sia stato sottoposto a revisione periodica.

Se il verbale manca di indicare che il velox era segnalato, non è nullo a patto che si accerti che il cartello c’era davvero. Nel nostro caso, però, il giudice d’appello non verifica se esiste o meno la prova che la postazione di controllo fosse effettivamente segnalata. Parola al giudice del rinvio. Di recente la Suprema corte ha chiarito come l’obbligo di verifica non valga per strumenti elettronici come il photored che sono sì utilizzati per rilevare le infrazioni stradali, ma non misurano la velocità dei veicoli (cfr. Cassazione 31818/19). Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.