Perde la rateizzazione il contribuente che versa con un giorno di ritardo la rata al fisco. A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 16062 del 7 giugno 2023, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, precisando che il termine ultimo per il versamento (cioè la scadenza della rata successiva) non può essere sforato. In particolare la società aveva tardato a versare la terza rata Ires e Iva, nonostante il ravvedimento operoso.
L’azienda aveva impugnato la remissione della rateizzazione e le sanzioni davanti alla Ctp che aveva annullato la decisione dell’amministrazione. Stessa sorte in secondo grado. Ora la Suprema corte ha ribaltato il verdetto. Perchè? Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “
In materia di rateizzazione l’art. 10, comma 13 decies, del decreto legge n. 201/2011, entrato in vigore in data 28 dicembre 2011, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, ha modificato l’art 3 bis del decreto legislativo n. 462/1997 sostituendo il comma 4 che nell’attuale formulazione recita «Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo».
Tali norme non consentono alcuna distinzione tra ritardato versamento e mancato versamento della rata, con il conseguente corollario che la Commissione tributaria regionale non ha fatto corretta applicazione dell’art. 3 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 462/1997, laddove ha affermato che il tardivo versamento della terza rata era stato sanato dalla disciplina sul ravvedimento operoso entro il termine di pagamento delle rate successive e che la decadenza dalla rateizzazione si verificava solo in presenza di un insoluto assoluto di una rata e non anche di un tardivo versamento della stessa”. Ora gli atti della causa torneranno alla Ctr della Lombardia che dovrà decidere sulla base delle indicazioni fornite in sede di legittimità.