Se l’utente dice “no” alla telefonata commerciale indesiderata il call center o la società che lo ha contattato deve prenderne subito nota e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing.
E non c’è bisogno che l’opposizione debba essere formalizzata con una email o con altre modalità, come spesso chiedono alcuni operatori per silenziare le chiamate future.
A sancire la regola del no è il Garante della privacy che, prende l’abbrivio da una multa da 4,9 milioni a Edison. La società si è avvalsa della facoltà di definire la controversia e ha pagato un importo pari alla metà della sanzione comminata.
Il caso vuole essere per il Garante della privacy un esempio sugli approcci da adottare nel caso di telemarketing selvaggio. A Edison l’autorità ha contestato, tra le altre cose, “la ricezione di telefonate senza consenso” e “il mancato riscontro alle richieste di non ricevere più telefonate indesiderate; l’impossibilità di esprimere consensi liberi e specifici per diverse finalità (promozionali, profilazione, comunicazione di dati a terzi) nell’ambito del sito o dell’app, la presenza di informative carenti o inesatte”.
Il Garante ha quindi ordinato a Edison di facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e fornire riscontro, senza ritardo, alle istanze, comprese quelle relative al diritto di opposizione.
Un diritto che secondo l’autorità si può esercitare “in qualsiasi momento”, anche con un semplice no e anche nel corso della telefonata promozionale) e la volontà dell’utente deve essere correttamente registrata.